Mutui e coronavirus: tassi di interesse e sospensione delle rate

07.04.2020
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L’emergenza sanitaria ha inevitabili ripercussioni anche sulle questioni riguardanti i mutui ipotecari. Le due principali riguardano i tassi di interesse – che si sono significativamente abbassati, soprattutto quelli fissi – e la possibilità di richiedere la sospensione delle rate per chi è già titolare di un mutuo. 

Coronavirus: tassi di interesse

L’incertezza economica e l’instabilità dei mercati internazionali ha causato, come quasi sempre accade in questi casi, il forte calo dei tassi di interesse. Questo significa innanzitutto che accendere un mutuo in questo periodo può essere particolarmente vantaggioso. In secondo luogo, per chi è già mutuatario potrebbe essere il momento giusto per chiedere una rinegoziazione alla propria banca o una surroga a una banca differente da quella che ha originariamente erogato il prestito, chiedendo ovviamente condizioni più favorevoli. A subire la contrazione sono stati sia i tassi fissi che quelli variabili, ma i fissi sono scesi in modo più importante rispetto ai secondi: per questo i mutui a tasso fisso risultano nella gran parte dei casi quelli più convenienti e infatti quelli per i quali si registra una sempre più netta preferenza. 

Emergenza Covid: sospensione delle rate del mutuo

Tra le misure varate dal governo per alleviare, dal punto di vista economico e sociale, il duro colpo inferto dall’emergenza sanitaria, c’è la previsione della possibilità, per chi ha un mutuo in corso, di chiedere la sospensione delle rate. L’iniziativa è a valere sul Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa e i beneficiari sono:

  • i lavoratori dipendenti che hanno avuto una sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi o che hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo

  • i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che hanno registrato una riduzione media giornaliera del fatturato rispetto al periodo di riferimento superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019


Il mutuo inoltre può essere sospeso solo se acceso per l’acquisto dell’abitazione principale, se l’importo non è superiore ai 250mila euro e se è in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. Non è richiesta invece la presentazione della certificazione Isee, almeno fino al 17 dicembre 2020. La misura è stata estesa anche ai cosiddetti morosi, ma solo se il ritardo nel pagamento delle rate non è superiore a 90 giorni consecutivi.

La durata della sospensione del mutuo può andare da 6 a 18 mesi e dipende dalla durata della sospensione dell’attività lavorativa o dall’entità della riduzione del fatturato. 
E se il versamento delle quote mensili viene sospeso, non si bloccano invece – o almeno non del tutto – gli interessi: il provvedimento prevede infatti il rimborso del 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

La domandaqui il link per scaricare il modulo – deve essere presentata alla banca presso cui è acceso il mutuo e ad essa devono essere allegati tutti i documenti richiesti: è possibile consultare questa informativa Consap per l’elenco completo della documentazione richiesta a seconda dello specifico caso. La banca acquisisce la domanda e ne verifica la documentazione entro 10 giorni, dopo di che la inoltra a Consap che è l’istituto gestore del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui. Sarà proprio Consap a valutare la domanda stessa e a decidere in merito alla sua accettazione, entro 15 giorni solari, informando quindi la banca che a sua volta comunicherà l’esito al richiedente entro 5 giorni lavorativi. Dal giorno della comunicazione al cliente dell’esito positivo, la banca attiva la sospensione entro 30 giorni lavorativi.

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