Convivenza e contratto di locazione: diritti e doveri delle parti

10.09.2020
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Aspetti particolari, per quanto riguarda la locazione, sono quelli legati alla convivenza tra due persone. Un caso di cui si è dibattuto è in particolare quello relativo all’arrivo di un convivente in un’abitazione affittata a un singolo. Cosa succede in una simile situazione? Il locatore può opporsi visto che il contratto di affitto prevede un solo inquilino? È obbligatorio sottoscrivere un nuovo contratto che preveda la presenza di due affittuari? E quali sono i diritti e i doveri del convivente per quanto riguarda la locazione? Ecco cosa prevede la normativa in materia.

Affitto e nuova convivenza

Chi abita in una casa in affitto e intende avviare una convivenza prevedendo il trasferimento del partner presso l’abitazione presa in locazione, deve sapere che può farlo assolutamente. Il locatore non può infatti opporsi a questo, neanche adducendo come argomentazione il fatto che nel contratto è indicata la presenza di un solo inquilino. Rientra infatti nella libertà del locatario la possibilità di avviare una convivenza: il locatore può intervenire solo nel caso di sovraffollamento all’interno del proprio immobile. Il titolare dell’appartamento non può neanche pretendere la stipula di un nuovo contratto: l’inquilino non è infatti obbligato ad accettare questa condizione, ma può farlo se ritiene che sia vantaggioso per se stesso e per il proprio compagno. Vediamo perché.

Diritti e doveri del convivente

Nel caso in cui si sottoscrive un nuovo contratto che coinvolge come locatore il convivente del precedente inquilino questo avrà gli stessi diritti e doveri del primo affittuario. Diversamente il convivente, pur potendo trasferirsi nell’abitazione locata, non avrà diritti e doveri in capo alla sua persona in merito al contratto di affitto. La situazione cambia tuttavia se la convivenza è registrata secondo la Legge 76/2016 che ha regolamentato appunto le convivenze di fatto e che ha istituito le unioni civili. In particolare si prevede che in caso di morte del conduttore il convivente abbia diritto di succedergli nel contratto di locazione. Il convivente non titolare del contratto di locazione può subentrare inoltre in caso di recesso dal vincolo di locazione del partner, o meglio dell’ex partner visto che questo può verificarsi nel caso di rottura del rapporto di convivenza. Ovviamente, in entrambi i casi, il diritto del convivente sussiste solo per quanto riguarda la casa di comune residenza e non in riferimento ad altri immobili. Per quanto riguarda eventuali morosità risalenti alla locazione dell’inquilino deceduto o un’eventuale restituzione della caparra invece, in questo non sarà coinvolto il convivente, ma semmai questi aspetti riguarderanno gli eredi del defunto e quindi eventualmente anche il convivente solo se rientra tra gli eredi stessi. Nel caso in cui il locatore voglia invece recedere dal contratto di affitto dovrà inviare la disdetta a entrambi i soggetti: l’inquilino titolare della locazione e anche il convivente.

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