Superbonus Edilizia 110%: breve vademecum alla detrazione

06.06.2020
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Il Superbonus Edilizia al 110% è un’importante agevolazione varata dal governo in seguito alla forte contrazione economica determinata dall’emergenza sanitaria. La misura è contenuta nel Decreto legge 23 del 19 maggio 2020, comunemente denominato “Decreto Rilancio”. Attraverso questo bonus è possibile detrarre dall’Irpef il 110% del costo sostenuto per determinati interventi edili realizzati su abitazioni singole, condomini o su parti comuni di edifici: per il beneficiario si configura quindi non solo l’annullamento della spesa, ma addirittura anche un “guadagno” pari al 10% della stessa. Le spese ammesse sono solo quelle sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, si tratta di un incentivo che va ad aggiungersi – e in alcuni casi a sovrapporsi – ai cosiddetti Bonus casa ed è previsto solo per la realizzazione di alcuni interventi: vediamo quali.

Superbonus 110: isolamento termico

Si tratta sostanzialmente degli interventi per la realizzazione del cosiddetto cappotto termico, tecnicamente “interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda”. Perché l’opera sia ammessa al beneficio, i materiali isolanti utilizzati devono presentare determinati requisiti previsti dal Decreto legge. La spesa massima detraibile è di 60mila euro per ciascuna unità immobiliare interessata dai lavori.

Superbonus 110: climatizzazione e riscaldamento

Il Superbonus è previsto anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di microcogenerazione o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. Per i condomini l’agevolazione è valida anche per la sostituzione con impianti a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. Per questo tipo di interventi il tetto massimo della detrazione è di 40mila euro per ciascuna unità immobiliare.

Il vincolo della classe energetica

Nei casi sopra esposti, per accedere al bonus del 110%, è previsto un importante vincolo legato alla reale efficacia, in termini di risparmio energetico, dell’intervento eseguito. In particolare la norma prevede che per rientrare nella detrazione i lavori debbano portare per l’edificio un miglioramento di due classi energetiche. Il vincolo è di una sola classe se tecnicamente non è possibile fare di meglio. Il miglioramento deve essere certificato per mezzo della presentazione di due APE (Attestazione di prestazione energetica), una precedente e una successiva rispetto all’esecuzione dei lavori.

Fotovoltaico e altri interventi a maggiorazione condizionata

Gli interventi esposti nei paragrafi precedenti, relativi a isolamento e riscaldamento, sono gli interventi principali oggetto della maxi detrazione: a questi possono essere tuttavia “agganciate” altre opere che così hanno la possibilità di rientrare nel Superbonus. Si tratta dei cosiddetti interventi a maggiorazione condizionata che accedono al bonus del 110% solo se eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli “trainanti”. Tra gli interventi secondari rientra l’installazione di impianti fotovoltaici e dei relativi sistemi di accumulo, l’istituzione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici e altri lavori che favoriscono il risparmio energetico, già oggetto di Ecobonus.

Superbonus 110 e Sismabonus

La detrazione al 110% è prevista anche per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Si tratta quindi di una maggiorazione che riguarda gli interventi già rientranti nel cosiddetto Sismabonus.

Superbonus e seconde case

Il Superbonus per interventi volti al risparmio energetico è previsto solo per le abitazioni principali, se si tratta di edifici unifamiliari. Per quanto riguarda invece gli edifici condominiali questi sono sempre ammessi alla maxi detrazione anche se in essi sono presenti seconde case oppure negozi o studi professionali. In riferimento agli interventi previsti dal Sismabonus, hanno accesso alla maggiorazione anche le unità immobiliari singole non adibite ad abitazione principale.

Accesso al Superbonus

La detrazione viene riconosciuta in 5 quote annuali. In alternativa il beneficiario può cedere il credito di imposta ad altri soggetti come banche e altri intermediari finanziari. Altra possibilità è quella dello sconto in fattura: lo sconto può essere anche pari al corrispettivo dovuto che in questo caso viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e che può essere recuperato dal fornitore stesso sotto forma di credito d’imposta, sempre con facoltà di cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Va precisato che, su diversi aspetti relativi al Superbonus, si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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