Chi paga la nuova IMU 2020?

06.08.2020
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Dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la riforma dell’IMU che introduce significative novità in merito all’imposta sulla casa. La cosiddetta nuova IMU o IMU 2020 è disciplinata dalla Legge 160/2019, ossia la Legge di Bilancio 2020 che, tra le principali novità introdotte, prevede la cancellazione della TASI resa possibile dall’accorpamento della stessa proprio con l’IMU, Imposta Municipale Unica: gli importi che i contribuenti sono chiamati a versare restano quindi nella gran parte dei casi invariati.

Lo scopo principale di questa modifica è infatti quello di semplificare forme e modalità di pagamento. Questa riforma comporta inoltre l’esenzione totale delle imposte sulla casa per gli inquilini: se infatti prima questi erano chiamati a versare una percentuale tra il 10 e il 30% della TASI, dal 2020 sono sollevati anche da questo onere e a pagare è solo il proprietario.

Chi paga l’IMU 2020?

Alcune importanti novità sono previste per quanto riguarda le categorie dei cittadini chiamati a versare l’IMU 2020. In generale per l’anno in corso viene confermata l’esenzione IMU per l’abitazione principale, con l’unica eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: le cosiddette case di lusso.

L’imposta è dovuta quindi per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale (seconde case, immobili a destinazione commerciale o produttiva e quant’altro) e anche per il possesso di aree edificabili e terreni agricoli.

Sono previste inoltre delle riduzioni, in particolare la base imponibile è ridotta del 50% in due casi:

  • per le unità immobiliari – sempre ad eccezione di quelle di lusso – concesse in comodato d’uso ai parenti in linea retta entro il primo grado – ossia solo genitori o figli – che le utilizzano come abitazione principale
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

Per gli immobili locati a canone concordato è prevista invece una riduzione al 75% dell’imposta.

Per le strutture ricettive e turistiche il Decreto Rilancio ha previsto, per l’anno 2020, l’esenzione dal pagamento della prima rata IMU.

In riferimento ai terreni agricoli, sono esenti dal pagamento quelli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali e utilizzati per attività agro-silvo-pastorale, quelli che si trovano in zone di montagna e di collina o nelle isole minori individuati nella Circolare 9/1993 e quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Assimilazioni ad abitazione principale

La già citata Legge di Bilancio 2020 ha inoltre previsto l’assimilazione ad abitazione principale, e quindi l’esenzione IMU, per diverse tipologie di immobili, in particolare:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce anche, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione al genitore affidatario stesso
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

A partire dal 2020 invece non sono più assimilati ad abitazione principale, ed sono quindi soggetti al pagamento della nuova IMU, tutti quegli immobili di proprietà di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

Delle particolari disposizioni riguardano gli immobili di proprietà di anziani o disabili che hanno la residenza in istituti sanitari o di ricovero permanente. Per queste categorie di cittadini, ai rispettivi Comuni di appartenenza viene lasciata la facoltà di prevedere l’assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta, a condizione che la stessa non risulti concessa in locazione.

Il termine per il versamento dell’acconto IMU 2020 è scaduto lo scorso 16 giugno mentre la scadenza per il pagamento del saldo è fissata per il 16 dicembre.

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