Superbonus in condominio: cosa succede se non tutti aderiscono?

25.10.2021
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Il Superbonus 110%, in seguito alla sua introduzione con il decreto-legge Rilancio del maggio 2020, ha subito numerose modifiche volte soprattutto a semplificarne l’accesso. Nel corso dei mesi inoltre sono stati pubblicati molti chiarimenti in merito al funzionamento di questa importante agevolazione fiscale che ha come obiettivo quello di rendere le abitazioni più efficienti e sicure, promuovendo allo stesso tempo la ripresa del settore edile. Il Superbonus, andando a coprire il 110% della spesa, consente di effettuare i lavori a costo zero. Il Superbonus può essere chiesto anche per lavori su parti comuni in condominio, e può essere ottenuto anche nel caso in cui non tutti i condomini intendessero partecipare all’intervento. Vediamo quali sono le modalità di accesso al beneficio in questi casi.

Superbonus in condominio

La soluzione a cui è possibile far ricorso, nel caso in cui si intenda effettuare col Superbonus interventi in condominio senza che però tutti i condomini vogliano aderire, consiste nell’accollarsi l’intera spesa da parte dei soggetti interessati alla realizzazione delle opere. Sull’argomento il decreto 104 del 2020 all’articolo 63 precisa che le deliberazioni dell’assemblea del condominio in merito a interventi effettuati con Superbonus 110% “sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio”. Successivamente la Legge di Bilancio 2021 ha inoltre aggiunto che “le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole”.

Risposta 620/2021 dell’Agenzia delle Entrate

A fare ulteriore chiarezza sull’argomento è l’Agenzia delle Entrate nella risposta 620/2021. L’intervento arriva in seguito al quesito di una pubblica amministrazione proprietaria di alcune abitazioni all’interno di un condominio in cui altri proprietari di appartamenti sono privati. Alcuni di questi condomini intenderebbero usufruire del Superbonus per interventi sulle parti comuni. La pubblica amministrazione non può tuttavia usufruire del Superbonus e non dispone dei fondi necessari per la copertura delle proprie spese di competenza, pertanto non darà il proprio assenso ai lavori, ma non intende opporsi all’accollo di tutte le spese da parte di uno o di alcuni condomini. Una posizione sulla cui correttezza il richiedente vuole avere conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate la quale dà parere positivo. Dopo aver citato il comma 9-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, così come modificato dal decreto 104/2020 e dalla Legge di Bilancio 2021 citati sopra, l’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che è consentito al condomino o ai condomini interessati alla realizzazione di determinati interventi la possibilità di manifestare in sede di assemblea l’intenzione di accollarsi l’intera spesa, avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali. “In tale ipotesi – si legge nella risposta – ne risponderà eventualmente in caso di non corretta fruizione del Superbonus esclusivamente il condomino o i condomini che ne hanno fruito. Ciò considerato si ritiene che, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa in esame, aspetto non oggetto della presente istanza di interpello, gli altri condomini, diversi dall’Istante, potranno sostenere interamente le spese previste per gli interventi prospettati e beneficiare, quindi, dell’agevolazione fiscale, esprimendo parere favorevole a seguito di delibera valida del condominio ai sensi dell’articolo 119, comma 9-bis, del decreto legge n.34 del 2020”.

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