Tasse sulla seconda casa: quali sono nel 2021

10.03.2021
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Per la seconda casa il livello di tassazione è diverso da quello sulla prima casa. Sia per quanto riguarda le tasse di acquisto che in riferimento alle imposte di mantenimento, per l’abitazione principale sono infatti previsti, nella gran parte dei casi, sconti e agevolazioni non contemplati invece per la seconda casa. Vediamo quindi quali sono, anche nel 2021, le tasse da pagare sulla seconda casa.
 
Tasse per l’acquisto della seconda casa
Già un’importante differenza a livello di tassazione tra prima e seconda casa va riscontrata per quanto riguarda l’acquisto. Per l’acquisto della prima casa da privato l’imposta di registro è del 2% sul valore catastale dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale ammontano entrambe a 50 euro. Per l’acquisto della seconda casa da privato invece, le imposte ipotecaria e catastale sono sempre fisse a 50 euro ciascuna, ma l’imposta di registro corrisponde al 9% del valore catastale del bene. Per l’acquisto da un’impresa l’acquirente è tenuto a pagare l’Iva che ammonta al 4% del prezzo della cessione nel caso di prima casa e al 10% nel caso di seconda casa. In questo caso le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
 

Tasse annuali sulla seconda casa

Le tasse annuali sulla seconda casa consistono nei tributi locali dovuti al Comune e, per il 2021, si tratta dell’imposta municipale propria o Imu e della tassa sui rifiuti o Tari. Per quanto riguarda l’Imu è prevista l’esenzione per l’abitazione principale, con l’unica eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: le cosiddette abitazioni di lusso. Per le case diverse dall’abitazione principale l’Imu invece si paga annualmente, sempre in base al regolamento comunale che stabilisce anche le aliquote dalle quali dipende il calcolo dell’importo dovuto. La Tari è invece dovuta sia per la prima che per la seconda casa. Per Imu e Tari seconda casa sono previste tuttavia esenzioni e sconti per alcune particolari situazioni. Tra queste, una novità introdotta nel 2021 consiste nel fatto che i soggetti non residenti in Italia che siano titolari di pensione nello Stato di residenza, possono beneficiare, per una sola abitazione non locata e non concessa in comodato, del dimezzamento dell’Imu e della riduzione di due terzi della Tari. Altro caso è quello degli edifici inagibili o inabitabili per i quali è prevista una riduzione del 50% della base imponibile ai fini Imu. Stessa riduzione è riservata alle abitazioni, di categoria diversa dalle  A/1, A/8 e A/9 considerate di lusso, concesse in comodato gratuito a figli o genitori che la utilizzano come abitazione principale: in questo caso il comodante deve risiedere anagraficamente nello stesso comune. Anche per i fabbricati storici e artistici, disciplinati dall’articolo 10 del D. Lgs. n. 42 del 2004, è possibile beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile Imu, anche se l’immobile è concesso in comodato o in locazione. Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato l’Imu è ridotta al 75%. È invece esente da Imu la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, anche se il genitore affidatario non è il proprietario dell’immobile.
Per quanto riguarda la Tari, anche questa imposta non è dovuta per gli immobili inagibili o inabitabili. Alcuni Comuni hanno previsto l’esenzione Tari anche per le abitazioni non utilizzate, a condizione che la casa sia priva di arredi e di consumi. In riferimento alla Tari sulle seconde case che si trovano in comuni diversi da quello di residenza è utile sapere che il Comune stima un numero di componenti del nucleo familiare che potrebbe essere superiore al reale: è quindi sempre consigliabile verificare e se necessario presentare la dichiarazione Tari per evitare di pagare più del dovuto.

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