Contratto di compravendita immobiliare: dal preliminare al definitivo

05.06.2019
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In caso di compravendita di un immobile, la transazione è sempre regolata da un contratto o, in molti casi, da due contratti: prima si sottoscrive infatti il contratto preliminare di compravendita e poi il definitivo. Vediamo differenze e caratteristiche dei due atti.

Contratto preliminare di compravendita immobiliare

Il contratto preliminare di compravendita immobiliare, detto anche compromesso di vendita, è quell’atto con cui le due parti, il venditore e l’acquirente, si impegnano rispettivamente ad alienare un immobile e a comprarlo, secondo i termini definiti nel contratto stesso, ma rimandando alla successiva sottoscrizione di un ulteriore accordo che è chiamato contratto definitivo di compravendita. Il contratto preliminare, che va stipulato in forma scritta, comporta quindi l’assunzione di obblighi ben precisi per coloro i quali lo sottoscrivono: entrambi si vincolano infatti giuridicamente. Si ricorre a questo tipo di contratto nei casi in cui non si può procedere subito al rogito per vari motivi, ad esempio se l’acquirente non ha immediata disponibilità economica o è in attesa dell’approvazione del mutuo oppure se il venditore ha ancora necessità dell’immobile per un certo periodo o, ancora, se la compravendita definitiva non può essere formalizzata per ragioni di carattere burocratico o procedurale. C’è poi il caso di preliminare stipulato per immobili ancora in costruzione: questo tipo di atto prevede tutta una serie di specificità da inserire per tutelare in modo particolare l’acquirente, ma anche il venditore. In caso di stipula di contratto preliminare di compravendita immobiliare è bene che questo venga trascritto nei Registri Immobiliari. Questo ulteriore passaggio serve in particolare a tutelare l’acquirente perché in questo modo l’accordo viene reso giuridicamente valido per chiunque ed è quindi anche opponibile nei confronti di terzi: l’immobile, una volta avvenuta l’iscrizione, non può essere venduto ad altri e non può essere vincolato da ipoteche né pignorato.

Contratto definitivo di compravendita immobiliare

Il contratto definitivo di compravendita immobiliare, detto anche rogito, viene firmato davanti a un notaio e sancisce il passaggio di proprietà. Anch’esso va trascritto nei Registri Immobiliari e perfeziona così la transazione. Il contratto definitivo viene stipulato – ovviamente anche in questo caso in forma scritta – sulla base di quanto previsto nel contratto preliminare oppure può derogare a quest’ultimo, ma solo se le modifiche da inserire sono consensuali.

 

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