Agevolazioni prima casa: quando comprendono anche le pertinenze

10.10.2021
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Come è noto l’acquisto e il possesso della prima casa sono oggetto di agevolazioni e sgravi che incidono in modo significativo sulla capacità, per i cittadini, di sostenere un investimento tale da poter comprare un’abitazione. In diverse situazioni arriva il dubbio se queste agevolazioni possano coprire anche le pertinenze dell’immobile. Vediamo cosa prevede la normativa in materia.

Pertinenze: cosa sono

L’art. 817 del Codice Civile definisce pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima. Una sentenza della Cassazione ha stabilito che “sono pertinenze le cose che, pur conservando la loro natura e la loro individualità fisica, sono assoggettate, in modo attuale e duraturo, a servizio oppure a semplice ornamento di un’altra cosa per renderne possibile una migliore utilizzazione ovvero per aumentarne il decoro”.
Il rapporto pertinenziale si basa quindi su due requisiti fondamentali: quello della destinazione durevole, e quindi non solo temporanea, del bene pertinenziale al servizio di quello principale e quello della volontà del titolare del bene principale di utilizzare la pertinenza in modo strumentale.
I più comuni esempi di pertinenze immobiliari sono il giardino o il box auto, il garage, la cantina, il soffitto, la tettoia. In particolare le pertinenze sono indicate dalle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

Pertinenze prima casa e agevolazioni

In riferimento alla prima casa, le agevolazioni per l’acquisto riguardano anche le pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie), ma con validità massima per una sola pertinenza per ciascuna categoria. In pratica a rientrare nelle agevolazioni possono essere al massimo tre pertinenze, una per ciascuna categoria catastale (C/2, C/6 e C/7). Nel caso in cui ci siano più pertinenze della stessa categoria, il contribuente può scegliere quella su cui far valere le agevolazioni. L’Agenzia delle Entrate precisa che “è comunque necessario che la pertinenza sia destinata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e che quest’ultima sia stata acquistata beneficiando dell’agevolazione prima casa”.
Le pertinenze relative all’abitazione principale sono anche esenti dal pagamento dell’Imu, anche in questo caso sempre nella misura massima di un’unità pertinenzale per ciascuna delle tre categorie catastali ammesse.

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