La ripartizione delle spese in caso di riscaldamento centralizzato

16.03.2021
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Abitare in condominio comporta la condivisione tra diverse abitazioni di apparecchiature e impianti compreso generalmente l’impianto di riscaldamento. La suddivisione dei costi è quindi un argomento particolarmente importante su cui negli anni sono intervenute leggi, regolamenti e sentenze che hanno disciplinato i vari aspetti. Vediamo dunque cosa prevede la normativa in merito alla ripartizione delle spese in caso di riscaldamento centralizzato.
 

Obbligo di contabilizzazione del calore

Dal mese di luglio 2017 gli impianti centralizzati di riscaldamento e di fornitura di acqua calda sanitaria condominiali devono essere dotati di sistemi per la misurazione del calore di ciascuna unità abitativa. Questo è quanto previsto dal Decreto legislativo 141/2016 che recepisce la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Pertanto in ogni abitazione devono essere installate termo-valvole oppure contabilizzatori, normalmente posti direttamente sui caloriferi, che consentano di monitorare i consumi prodotti da quell’unità immobiliare. Questi sistemi, permettendo di controllare il calore generato e di regolare la temperatura, consentono anche di ottimizzare l’utilizzo del riscaldamento domestico favorendo così il risparmio energetico.
 

La ripartizione delle spese di riscaldamento

Sulle modalità di ripartizione delle spese in caso di riscaldamento condominiale centralizzato è stato fondamentale l’intervento della Corte di Cassazione con la sentenza n. 28282 depositata il 4 novembre 2019. La sentenza è arrivata in seguito al ricorso di un condòmino che si opponeva a quanto previsto dal suo condominio, ossia una suddivisione per metà in base al consumo effettivo e per metà in base ai millesimali di ciascuna unità abitativa. La Cassazione ha dato ragione al ricorrente stabilendo che “le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri operata, sebbene in parte, alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari”. Ogni condòmino è quindi tenuto a pagare solo gli effettivi consumi generati dal riscaldamento della propria abitazione mentre la ripartizione su base millesimale è considerata illegittima.
La suddivisione per consumo riguarda in particolare le spese di esercizio dell’impianto ossia i normali consumi generati dal suo funzionamento. Diverso è invece il criterio per quanto riguarda le spese di manutenzione e gestione: controlli e pulizia dell’impianto, dispersione, cosiddetti consumi involontari ed eventuali interventi di manutenzione straordinaria. Per tutte queste voci di spesa, che non dipendono in modo diretto dall’utilizzo che si fa in ogni appartamento dell’impianto di riscaldamento, si applica una suddivisione tra tutti i condomini basata su criteri millesimali.
 
Nell’articolo “Normativa in materia di riscaldamento condominiale centralizzato” un ulteriore approfondimento sull’argomento.

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